(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25
                         del 13 agosto 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e principi
    1.  I  comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e
le  forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato
delle funzioni e dei servizi.
    2.  La  Regione,  allo  scopo di assicurare un efficace esercizio
delle  funzioni  e  dei  servizi  in  ambiti  territoriali  adeguati,
promuove  ed  incentiva  la  costituzione  di  unioni  di comuni e di
comunita'  montane,  nonche' di altre forme di gestione associata fra
comuni  di  minore dimensione demografica. A tal fine assicura idonei
trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico.
    3.  La  presente  legge  stabilisce,  sulla  base  dei  caratteri
prevalenti  dei  comuni  esistenti  nella Regione, i requisiti per la
costituzione  di  unioni  di  comuni  e  comunita'  montane di ambito
adeguato all'esercizio associato di funzioni. Con il piano approvato,
previa  concertazione  con  gli  enti  locali,  secondo  la procedura
prevista  dall'Art.  2 sono indicati gli ambiti territoriali adeguati
per l'esercizio associato delle funzioni di livello comunale.
    4.  La  presente  legge  detta  inoltre  misure di sostegno per i
comuni  di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio
fra  le  diverse  aree  della  Regione  e  l'adesione degli enti piu'
piccoli  alle  forme  associative  senza  che  se  ne  disperdano  il
patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.