(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 13 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi 1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. 2. La Regione, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni e di comunita' montane, nonche' di altre forme di gestione associata fra comuni di minore dimensione demografica. A tal fine assicura idonei trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico. 3. La presente legge stabilisce, sulla base dei caratteri prevalenti dei comuni esistenti nella Regione, i requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunita' montane di ambito adeguato all'esercizio associato di funzioni. Con il piano approvato, previa concertazione con gli enti locali, secondo la procedura prevista dall'Art. 2 sono indicati gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni di livello comunale. 4. La presente legge detta inoltre misure di sostegno per i comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione e l'adesione degli enti piu' piccoli alle forme associative senza che se ne disperdano il patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.